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Facebook: è legale spiare una persona?

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spiare su facebook

Esistono strumenti che consentono di monitorare e mettere sotto indagine un profilo Facebook: è legale? Quando la lesione della privacy diventa stalking e quando, invece, è tutto lecito?


Su Facebook, è facile spiare qualcuno senza bisogno di conoscere la sua password e di entrare nel suo profilo: basta installare alcuni semplici tool, peraltro gratuiti che non richiedono registrazione, e poi andare sul profilo della persona da spiare (quello visibile a tutti); in tal modo si possono conoscere tutte le attività svolte da quest’ultima come, ad esempio, su quali foto ha messo “mi piace”, in che occasione è stata “taggata” e tutte le immagini che ha commentato. Insomma, esistono dei software che espongono a serio rischio la nostra privacy, consentendo a chiunque di spiare un contatto su Facebook.

Ma non tutto ciò che è tecnicamente possibile lo è anche da un punto di vista legale. Fin dove è consentito mettere il naso nel profilo Facebook altrui? È possibile parlare di invasione della privacy o, peggio, di interferenza nella vita privata delle persone? Cerchiamo allora di capire se l’utilizzo di questi tool è consentito dalla legge: se, ad esempio, la fidanzata può monitorare ciò che fa il partner, per sapere tutte le foto di altri che commenta o che apprezza con il “like” e se tra quelle ci sono quelle di qualche bionda; se il datore di lavoro può, prima del colloquio o ad assunzione già avvenuta, spiare quello che scrive il dipendente su Facebook e, magari, farne strumento di indagine e valutazione sul suo conto.

Peraltro, facile è – almeno nel linguaggio comune – l’abbinamento tra la parola stalking e la violazione della sfera di riservatezza. Per cui è bene capire come stanno le cose e verificare se, nello spiare una persona su Facebbok si commette o meno un reato.

Partiamo da un punto fermo. Facebook è uno strumento pubblico, così come è pubblica tutta l’attività che su di esso viene svolta dagli utenti. Salvo infatti la messaggistica – che, in quanto privata, è anche coperta dal segreto al pari della normale corrispondenza e, pertanto, non può essere né intercettata, né divulgata, né spiata – tutte le altre attività avvengono alla luce del sole. Tant’è che Facebook stesso provvede a notificare agli altri le operazioni che i contatti compiono. Quante volte abbiamo letto, sulle notifiche che periodicamente ci invia il social network, «Mario ha commentato lo stato di Giovanna», «Giuseppe ha messo mi piace sulla foto di Erika», ecc. Dunque l’uso di uno strumento che, in forma massiva, mi consegni dati già pubblici non può considerarsi illecito.

Diverso – e sicuramente più grave – è però il caso in cui tali dati vengano, una volta raccolti, vengano utilizzati per molestare ripetutamente una persona, fino a generarle ansia, preoccupazioni, stress psicologico o, addirittura, portandola a cambiare le proprie abitudini di vita: basterebbe la semplice sospensione o cancellazione del profilo su Facebook per integrare, allora, il reato di stalking. Il che consente la vittima di:

  • proporre querela contro chi la sta perseguitando, avviando così il procedimento penale (insieme o autonomamente rispetto alla via penale si può anche richiedere ilrisarcimento del danno);
  • rivolgersi al Questore perché ammonisca il colpevole (uno strumento che, sebbene non dotato della incisività del procedimento penale, essendo di natura amministrativa) può essere determinante nel far desistere il maniaco dal proprio comportamento illecito.

Insomma, perché si passi dal lecito all’illecito è necessario che lo spione non si limiti solo a vedere le nostre attività su Facebook, ma a usarle, strumentalizzandole per minacciarci, assillarci, bombardarci di messaggi o con richieste di appuntamento: insomma darci molestia. In questo caso, infatti, la persecuzione diventa stalking e, quindi, reato.

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